Chi Siamo

In applicazione dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25/05/2010 e dell’art. 6 ter del Contratto Collettivo Provinciale di Napoli stipulato il 11.02.2013, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d. lgs. 276/2003 è costituito per iniziativa delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali agricole l’ENTE BILATERALE TERRITORIALE PER L’AGRICOLTURA DI NAPOLI che raccoglie le competenze del FIMAVLA, Fondo Integrazione Indennità di Malattia ed Infortunio, del CAC, Contributo Assistenza Contrattuale e dell’Osservatorio per l’Agricoltura della Provincia di Napoli.

 

L’Ente ha sede in Napoli al corso Arnaldo Lucci, 96 ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell’art. 36 del C.C.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

L’Ente ha i seguenti scopi:

 a) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia, maternità e infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della Provincia di Napoli. Eventuali ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli. Tutto compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

b) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Napoli;

c) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro della provincia di Napoli;

d) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Napoli anche con l’individuazione di corsi di formazione finalizzati;

e) effettuare studi, convegni, seminari, ricerche attività formative ed editoriali, attinenti ai compiti istituzionali;

f) riscuotere per conto delle Associazioni Datoriali e Sindacali, stipulanti, contrattanti e firmatarie del CCCNL e del CPL di Napoli, le contribuzione previste dal Contratto Nazionale di Lavoro e dal Contratto Provinciale di Lavoro di Napoli (art. 6, art. 51 e art. 71) e mediante apposite convenzioni INPS;

g) esercitare altre funzioni che le parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.

Per l’attuazione dei suoi scopi l’Ente può aderire ad essere affiliato alle Organizzazioni sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell’ambito dei compiti istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Ente potrà dotarsi di strutture operative.